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| [22/12/2009] |
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| CLASS ACTION: RETROATTIVA |
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Dopo gli interventi del prof. Andrea Giussani, dell’Università di Urbino, nei convegni tenutisi ultimamente a Milano sulla imminente entrata in vigore della Class Action, qualcuno forse si è allarmato.
Il motivo, ne siamo certi, non risiede nella regolamentazione legislativa di questo innovativo ed atteso istituto che non è riuscita a partorire un testo neppure decente. No. E’ perché quanto esposto dal prof. Giussani, di questi tempi, ha avuto sulla platea l’effetto “re nudo”. “E’ ben vero -ha semplicemente detto- che la nuova legge che entrerà in vigore con l’inizio del 2010 riguarderà le vicende ed i fatti successivi al 15/08/09 e dunque non avrà efficacia retroattiva, ma la retroattività, di fatto, sarà data dalla legge precedente; il legislatore infatti non l’ha abrogata ma solo rinviata e dunque l’ha messa in posizione complementare alla nuova per i fatti precedenti al 15/08/09”.
Conclusione: due leggi sulla Class Action (completamente diverse) una per il passato e una per il futuro.
Paradossale? Non tanto. E’ un comportamento non nuovo ultimamente per questo legislatore. E’ già accaduto qualcosa di simile (ma se possibile ancora più originale) con la riforma attuata dal Codice delle Assicurazioni sulla procedura di risarcimento per alcuni tipi di danni da incidente stradale. Tale normativa (questo però lo ha “scoperto” solo di recente la Corte Costituzionale) non ha abrogato la precedente che dunque può essere ancora utilizzata in maniera addirittura alternativa (a scelta!) con la nuova.
Che dire. Non possiamo certo interpretare il tutto come volontà di questa maggioranza di allargare l’ambito dei diritti perché si tratta di una banale questione di diavoli di pentole e di coperchi. Ma è proprio per questo che, finché dura, dobbiamo tenerci strette due leggi “in parallelo” per i risarcimenti stradali e altrettante in “time-line” per la class action.
Avv. Roberto Pacchioli
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